(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33/I-II del 16 agosto 2016) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 822 del 19 luglio 2016; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Il numero 1 della lettera b) del comma 2, dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1) se l'utente e' maggiorenne: l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l'utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l'ospitalita' presso famiglie affidatarie, servizi residenziali o semiresidenziali o la frequenza di servizi rientranti nelle funzioni delegate di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, oppure, nel caso di contemporaneo utilizzo di piu' servizi di cui alla presente lettera, l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l'utente ha stabile dimora al momento in cui richiede l'ospitalita' presso un servizio residenziale».