(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 33/I-II del 16 agosto 2016) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della  Giunta  provinciale  n.  822  del  19
luglio 2016; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
  1. Il numero 1 della lettera  b)  del  comma  2,  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Giunta provinciale 11  agosto  2000,  n.
30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «1) se  l'utente  e'  maggiorenne:  l'ente  gestore  dei  servizi
sociali nel cui territorio l'utente ha stabile dimora al  momento  in
cui ha inizio  l'ospitalita'  presso  famiglie  affidatarie,  servizi
residenziali o semiresidenziali o la frequenza di servizi  rientranti
nelle funzioni delegate di cui all'art. 10 della legge provinciale 30
aprile 1991, n. 13, e  successive  modifiche,  oppure,  nel  caso  di
contemporaneo utilizzo di piu' servizi di cui alla presente  lettera,
l'ente gestore dei servizi sociali nel  cui  territorio  l'utente  ha
stabile dimora al momento in cui  richiede  l'ospitalita'  presso  un
servizio residenziale».